IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989; Vista la legge n. 341/1990, art. 2, comma 1; Viste le modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1991 (decreto rettorale 10 aprile 1991); Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991 - Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, col quale alla tabella XXIX, annessa al citato regio decreto, e' aggiunta la tabella XXIX- bis relativa ai diplomi universitari che possono essere rilasciati dalle facolta' di ingegneria; Visto in particolare l'art. 6 del sopracitato decreto ministeriale 18 dicembre 1991 nel quale sono formulati i curricula relativi ai predetti diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 col quale il Ministro ha autorizzato l'istituzione dei diplomi universitari presso la facolta' di ingegneria di questo Ateneo; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio della facolta' di ingegneria, seduta dell'8 maggio 1992; senato accademico, seduta del 30 giugno 1992; consiglio di amministrazione, seduta del 30 giugno 1992); Considerato che i diplomi universitari sono previsti nel piano triennale di sviluppo 1991-93 della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Palermo; Considerato che la relativa tabella e' stata gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 luglio 1992; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 settembre 1992 prot. 4451; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 73 sono inseriti i seguenti articoli: Art. 74. - Presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Palermo sono istituiti i seguenti diplomi: 1) diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse; 2) diploma in ingegneria delle infrastrutture; 3) diploma in ingegneria informatica e automatica; 4) diploma in ingegneria meccanica. L'accesso ai corsi di diploma e' regolato dalle disposizioni di legge per l'accesso agli studi universitari. L'art. 75. - La durata degli studi e' di tre anni. I corsi di di- ploma universitario (di seguito indicato con d.u.) di cui all'art. 74 possono essere articolati in orientamenti definiti dal consiglio di facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di diploma universitario, se esistenti, all'atto della emanazione del regolamento didattico dei d.u. stessi. Il numero massimo degli iscritti ai corsi di d.u. sara' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della facolta' di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria ..." con la specificazione del corso di diploma seguito. Art. 76. - Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di d.u. di cui all'art. 74 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186). Il consiglio di facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di d.u., indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai singoli corsi di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea, in ogni caso non superiore al terzo, cui lo studente si potra' iscrivere. Coloro che siano in possesso di d.u. potranno essere iscritti al massimo al terzo anno dei corsi di laurea. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di d.u. o da un corso di laurea ad un corso di d.u., il consiglio di facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di diploma, ove istituiti, riconoscera' gli insegnamenti col criterio della loro validita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. I corsi di d.u. e quelli di laurea con identica denominazione sono considerati strettamente affini. Al fine del proseguimento degli studi dei corsi di d.u. nei corsi di laurea strettamente affini, il consiglio di facolta', su proposta del competente consiglio di corso di laurea riconoscera' gli studi effettuati in modo che gli insegnamenti integrativi e quelli propri del corso di laurea, valutati in termini di annualita', non siano, rispettivamente, piu' di quattro e di quattordici. La facolta' dovra' quindi formulare i piani degli studi tenendo presenti i vincoli suddetti. Art. 77. - Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, da specificare nel regolamento didattico della facolta'. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, lavoratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Complessivamente l'attivita' didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attivita' pratiche e di laboratorio di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno dell'Universita' o, con il consenso della facolta', presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulati appositi accordi o convenzioni. L'attivita' di tirocinio potra' essere ritenuta equivalente al massimo a due dei moduli didattici necessari per conseguire il titolo. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalita' di esame stabilite dal consiglio di facolta'. Il consiglio di facolta' nello stabilire il numero delle prove di valutazione della preparazione degli studenti limitera' gli esami ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici, facendo ricorso ad accorpamenti di moduli secondo criteri di affinita' e di continuita'. L'art. 80 riporta per ciascun corso di d.u. il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. Il consiglio di facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di diploma, ove istituiti, completera' le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattici-formativi. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; esso potra' prevedere la presentazione e l'esposizione di un eventuale elaborato scritto. Art. 78. - Il consiglio di facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di diploma, ove istituiti, determina, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, se esistente, l'articolazione dei corsi di d.u., in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nel precedente art. 73. Nel caso in cui il corso di insegnamento e' specifico del diploma e non e' mutato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla d.u. Le denominazioni di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, saranno diverse da quelle riportate nei gruppi stessi. L'identita' di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di diploma non comporta necessariamente identita' di programma, di trattazione o di docente. Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, possono essere istituiti piu' insegnamenti distinti, posti in successione nel tempo e specificati mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II, ecc. Nel regolamento sara' riportato anche il numero degli insegnamenti che dovranno essere superati, per consentire l'iscrizione al successivo anno di corso. Art. 79. - Il consiglio di facolta', nel rispetto delle leggi vigenti, provvede alla copertura dei moduli didattici attivati con professori di ruolo dello stesso raggruppamento (settore scientifico- disciplinare di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990) o di raggruppamento ritenuto affine dal consiglio stesso, ovvero mediante conferimento di supplenze o affidamenti a professori di ruolo o a ricercatori confermati. Per realizzare una efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, i singoli corsi di insegnamento non avranno di norma un numero di studenti iscritti superiore alle cento unita'. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso d'insegnamento potra' comprendere moduli didattici o frazioni di modulo da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste nello "Studi dell'Ateneo". Art. 80. - Nelle tabelle che seguono sono riportati per ciascun corso di diploma il gruppo o i gruppi di discipline di cui al precedente art. 73 con il relativo numero di moduli didattici (m.d.) da utilizzare nella formulazione dei curricula. DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE TABELLA A Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ A011 Algebra e logica matematica 4 A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica B011 Fisica generale 2 B030 Struttura della materia C060 Chimica 1 I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 H150 Estimo 1 I270 Ingegneria economico-gestionale TABELLA B.1 Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ H110 Disegno 1 H011 Idraulica 1 H012 Costruzioni idrauliche e marittime D022 Geologia applicata 1 H060 Geotecnica H071 Scienza delle costruzioni 1 H072 Tecnica delle costruzioni 1 I140 Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali 1 TABELLA C.1.1 Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ H011 Idraulica 1 H012 Costruzioni idrauliche e marittime H020 Ingegneria sanitaria-ambientale 1 H030 Strade, ferrovie ed aeroporti 1 H040 Trasporti 1 H050 Topografia e cartografia 1 I042 Macchine e sistemi energetici 1 I070 Meccanica applicata alle macchine 1 I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 1 I180 Macchine ed azionamenti elettrici DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA E AUTOMATICA TABELLA A Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ A011 Algebra e logica matematica 4 A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica B011 Fisica generale 2 B030 Struttura della materia C060 Chimica 1 I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 H150 Estimo 1 I270 Ingegneria economico-gestionale TABELLA B.2 Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 1 I210 Elettronica 1 I220 Campi elettromagnetici 1 I230 Telecomunicazioni I240 Automatica 1 I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 2 TABELLA C.2.3 Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ I250 Sistemi di elaborazione delle informa 2 zioni 2 A042 Ricerca operativa 1 I240 Automatica 1 I240 Automatica 4 I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA TABELLA A Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ A011 Algebra e logica matematica 4 A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica B011 Fisica generale 2 B030 Struttura della materia C060 Chimica 1 I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 H150 Estimo 1 I270 Ingegneria economico-gestionale TABELLA B.3 Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ H071 Scienza delle costruzioni 1 I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine I070 Meccanica applicata alle macchine 1 I090 Disegno industriale I050 Fisica tecnica 1 I030 Fluidodinamica I152 Principi di ingegneria chimica I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 1 I042 Macchine e sistemi energetici 1 I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 I130 Metallurgia I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche TABELLA C.3.4 Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ H011 Idraulica 1 I030 Fluidodinamica I050 Fisica tecnica 1 I042 Macchine e sistemi energetici 1 I070 Meccanica applicata alle macchine 1 I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 1 I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 I110 Impianti industriali meccanici 1 I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 1 I180 Macchine ed azionamenti elettrici DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE TABELLA A Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ A011 Algebra e logica matematica 4 A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica B011 Fisica generale 2 B030 Struttura della materia C060 Chimica 1 I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 H150 Estimo 1 I270 Ingegneria economico-gestionale TABELLA D.2 Numero Codifica e denominazione del raggruppamento m.d. ___ ___ D012 Geologia stratigrafica e strutturale 1 D022 Geologia applicata D042 Geofisica applicata 1 H060 Geotecnica I161 Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime H110 Disegno 1 I090 Disegno industriale H050 Topografia e cartografia 1 H011 Idraulica 1 H071 Scienza delle costruzioni 1 I030 Fluidodinamica 1 I070 Meccanica applicata alle macchine H012 Costruzioni idrauliche e marittime 1 I162 Idrocarburi e fluidi endogeni E031 Biologia generale ed ecologia 1 H020 Ingegneria sanitaria-ambientale I152 Principi di ingegneria chimica 1 I122 Impianti nucleari 1 I153 Impianti chimici I155 Chimica industriale I042 Macchine e sistemi energetici 1 I050 Fisica tecnica I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 1 I190 Sistemi elettrici per l'energia I210 Elettronica 1 I220 Campi elettromagnetici I230 Telecomunicazioni I240 Automatica Art. 81 (Norme transitorie). - In attesa del regolamento dei corsi di d.u. previsto dall'art. 78, il consiglio di facolta' definira': l'articolazione di ciascun anno di corso; le modalita' di frequenza dei corsi; le modalita' di iscrizione agli anni successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 26 ottobre 1992 Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI